Isolamento Termico
In funzione alle richieste del legislatore e dei termotecnici, per la produzione di vetrate ad isolamento termico si impiegano prodotti basso-emissivi che consentono di ottenere un valore Ug di 1,1 W/m2 K o 1,0 W/m2 K. in linea con le più severe ed attuali normative in tema di protezione dell’ambiente, riducendo notevolmente le emissioni di C02 . I prodotti impiegati sono i seguenti: vetri basso emissivi low-e 1.1 che utilizzati in vetrata isolante con una camera riescono ad arrivare sino a una trasmittanza termica di 1,1 W/m2 K; vetri basso emissivi low-e 1.0 che utilizzati in vetrata isolante con una camera riescono ad arrivare sino a una trasmittanza termica di 1,0 W/m2 K. vetri basso emissivi low-e su base extrachiara con che utilizzati in vetrata isolante con due camere riescono ad arrivare sino a una trasmittanza termica di 0.5 W/m2 K; Al fine di migliorare l’isolamento termico delle vetrate isolanti è possibile inserire in fase di assemblaggio della vetrata un intercalare a bordo caldo detto warm-edge che permette di ottenere anche nei serramenti più performanti un isolamento termico perimetrale del vetro molto simile a quello del telaio e, di conseguenza, un’importante riduzione della trasmissione termica U della finestratura. Questo vantaggio è tanto più elevato quanto maggiore è il rapporto tra il perimetro e la superficie.
Certificazione UNI
Il marchio di conformità UNI che certifica la rispondenza delle vetrate isolanti alle norme UNI EN 1279 si basa sull’ispezione del sistema di controllo qualità, sulla sorveglianza del processo di produzione da parte di ispettori esterni accreditati e su prove di tipo, eseguite presso un laboratorio accreditato. Riportiamo le leggi in vigore in materia di termica ed energetica e la tabella con i valori limite prescritti da osservare in fase di progettazione delle vetrate.
26 agosto 1993 - pubblicazione in GU del DPR 412
02 agosto 2005 - pubblicazioni in GU del DM 178 – decreto attuativo Legge 10/91
08 ottobre 2005 - pubblicazione in GU del DLgs 192/05
15 ottobre 2005 - ripubblicazione completa in GU del DLgs 192/05
1 febbraio 2007 - pubblicazione del DLgs 311/06 che corregge e integra il Dlgs 192/05
10 giugno 2009 - pubblicazione in GU del DPR 59/09 attuativo del DLgs 192/05
3 marzo 2011 – pubblicazione DLgs n. 28 definisce obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili
Zona climatica /Gradi Giorno |
Infisso + Vetro dal 01/01/2010 |
Vetro dal 01/07/2010 |
Valori Infisso + Vetro per detrazioni fiscali dal 14/03/2010 * |
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A < 600 |
4.6 |
3.7 |
3.7 |
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B < 901 |
3.0 |
2.7 |
2.4 |
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C < 1401 |
2.6 |
2.1 |
2.1 |
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D < 2401 |
2.4 |
1.9 |
2.0 |
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E < 3001 |
2.2 |
1.7 |
1.8 |
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F => 3001 |
2.0 |
1.3 |
1.6 |
I valori indicati in tabella debbono essere rispettati nelle costruzioni di nuovi edifici che nelle ristrutturazioni; inoltre questi valori sono ridotti del 10% per gli edifici pubblici e ad uso pubblico ( DPR 59/09 art. 4 comma 15)
*DM del 21-01-2010